Descrizione
Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni possono essere realizzate senza nessun titolo abilitativo purché contenute entro l’indice di permeabilità, dove stabilito dallo strumento urbanistico comunale (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1, let. h). È quindi compresa la realizzazione di aree di sosta, intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati.
Devono in ogni caso essere rispettate:
- le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
- le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
- le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
- le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile